Regolamento

PARAGRAFO 1
L’associazione FIDAS Verona è formata dall’aggregazione delle associazioni di donatori volontari di sangue aderenti alla FIDAS ed operanti in Verona:
- il Gruppo Francescano, costituito nell’anno 1952;
- il Gruppo Samaritano, costituito nell’anno 1955;
- il Gruppo San Camillo, costituito nell’anno 1962.
L’aggregazione è ritenuta necessaria per migliorare l’organizzazione, la funzionalità e la rappresentanza FIDAS nella provincia, considerati fini ed obiettivi comuni;
è stata deliberata dalle singole assemblee.
A testimonianza delle radici cristiane dei Gruppi costituenti la FIDAS VERONA elegge a protettore San Giovanni Calabria.
Per il perseguimento dei fini spirituali dell’Associazione la presidenza potrà nominare un assistente spirituale.

PARAGRAFO 2
Per conservare l’iscrizione all’associazione il donatore deve assolvere ai seguenti impegni:
a) donare il proprio sangue con generosità tutte le volte che le circostanze lo consentano e lo richiedano;
b) rispondere alle eventuali urgenti richieste di trasfusione fatte dall’associazione, ovviamente nei limiti del possibile in rapporto agli impegni personali;
c) rinunciare a qualsiasi personale compenso;
d) comunicare alla presidenza sezionale gli eventuali cambiamenti del proprio domicilio;
e) mantenere un comportamento dignitoso e coerente con gli ideali dell’associazione.
Il socio onorario ha gli stessi diritti e doveri del socio donatore;
viene proposto dal presidente sezionale alla presidenza provinciale cui spetta l’accettazione;
allo stesso viene rilasciata dalla sede provinciale relativa tessera.
Il socio sostenitore concorre economicamente all’attività della sezione con il pagamento di una quota annuale che resta alla sezione stessa;
al socio sostenitore viene rilasciata dalla sezione la relativa tessera;
lo stesso non ha diritto di voto.
Il socio può essere espulso dall’associazione, oltre che per gravi inosservanze dello statuto e del regolamento, anche per comportamenti contrari allo spirito associativo; la presidenza provinciale, cui spetta la decisione, può riferire i fatti al collegio dei probiviri che dà il suo parere inappellabile.
La tessera viene consegnata al socio donatore tramite la sezione di competenza e la sua validità è confermata dalla firma del presidente provinciale;
il numero sulla stessa indicato è esclusivo del donatore e non può in nessun caso essere assegnato ad altri.
Al donatore proveniente da altra associazione verranno riconosciute le donazioni già effettuate.

PARAGRAFO 3
Ai donatori benemeriti possono essere conferiti i seguenti attestati:
donatori donatrici
a) attestato di benemerenza per donazioni n. 10 10
b) medaglia di bronzo per donazioni n. 20 15
c) medaglia d’argento per donazioni n. 30 25
d) medaglia d’oro per donazioni n. 45 35
e) croce d’oro per donazioni n. 70 50
f) distintivo d’oro al merito per donazioni n. 100 70

Le benemerenze verranno distribuite, di norma, annualmente, le sezioni potranno comunque deliberare di consegnarle ogni 2 anni o, al massimo, ogni 3 anni.
Benemerenze straordinarie possono essere conferite anche a non donatori che abbiano meritato un particolare riconoscimento dall’associazione.
Per la concessione di tali riconoscimenti straordinari è competente la presidenza provinciale su proposta della presidenza sezionale.

PARAGRAFO 4
Il segretario della presidenza provinciale assume le funzioni di segretario del consiglio provinciale e dell’assemblea provinciale, e ne redige i relativi verbali che saranno da lui firmati e controfirmati dal presidente.
Può essere nominato, su proposta del presidente, tra i membri eletti della presidenza o anche tra i soci dell’associazione.

PARAGRAFO 5
Il presidente onorario viene nominato dal consiglio provinciale su proposta della presidenza provinciale;
partecipa alle riunioni della presidenza, del consiglio e alle assemblee provinciali;
collabora con la presidenza provinciale dalla quale può ricevere incarichi specifici e di rappresentanza;
non ha diritto di voto.
Possono essere nominati più presidenti onorari che abbiano comunque ricoperto almeno per un mandato la carica di presidente provinciale.

PARAGRAFO 6
Le delibere prese nelle riunioni della presidenza sezionale e provinciale e nel consiglio provinciale sono valide quando i presenti superano la metà più uno degli aventi diritto al voto.
Risultano approvate quelle proposte che ottengono il consenso della maggioranza dei presenti.
La segretezza o la palesità del voto è decisa, di volta in volta, tenuto conto sia delle circostanze che dell’oggetto in argomento.
La convocazione delle assemblee provinciali e sezionali deve essere effettuata almeno 7 giorni prima del suo svolgimento a mezzo lettera o altro mezzo concordato ed è valida con qualsiasi numero di presenti.
Per ogni delibera deve essere redatto, a cura del segretario, apposito verbale, il quale dovrà essere firmato dal presidente e dal segretario.
In caso di parità vale doppio il voto del presidente.

PARAGRAFO 7
La presidenza provinciale provvede all’amministrazione ordinaria dei beni associativi.
Gli oneri e gli impegni a carattere straordinario sono di competenza del consiglio provinciale.
Il consiglio provinciale deve essere convocato almeno una volta all’anno, in modo da venire informato correttamente sull’andamento della presidenza provinciale e dell’associazione nel suo complesso.

PARAGRAFO 8
La tenuta dei conti, a tutti i livelli, deve essere fatta in modo chiaro e facilmente consultabile.
Ogni pagamento o incasso deve essere comprovato dalla relativa pezza giustificativa.
Per eventuali esigenze o difficoltà economiche delle sezioni la presidenza provinciale potrà costituire apposito fondo.

PARAGRAFO 9
Le presidenze sezionali hanno nel proprio ambito autonomia amministrativa.
Devono tuttavia rispettare le norme statutarie e il regolamento e rendere conto della propria attività, anche finanziaria, almeno una volta all’anno, sia in apposita assemblea dei soci che con la dovuta annuale comunicazione scritta alla presidenza provinciale.

PARAGRAFO 10
Compete alla presidenza sezionale scaduta, d’intesa con la presidenza provinciale, la convocazione dell’assemblea per l’elezione della nuova presidenza sezionale.
Ove la presidenza sezionale scaduta o dimissionaria non provveda in merito, la presidenza provinciale ha la facoltà di nominare un commissario per gli adempimenti necessari.

PARAGRAFO 11
Il numero dei membri componenti le presidenze sezionali deve essere compreso da un minimo di 7 ad un massimo di 15, in rapporto alla consistenza dei soci;
viene deliberato alla prima assemblea sezionale che può comunque in successive assemblee modificarlo.
Il presidente sezionale nomina un segretario tra i membri eletti o anche tra i soci non eletti.
È obbligo della sezione inviare alla presidenza provinciale copia del verbale relativo all’elezione dei suoi membri.
In caso di dimissioni del presidente i suoi poteri saranno rilevati dal vice presidente fino al termine del mandato; se il vice presidente non accetterà l’incarico o in caso di dimissioni della maggioranza dei consiglieri eletti si provvederà a nuove elezioni e la nuova presidenza durerà in carica fino alla naturale scadenza di quella dimissionaria.
La presidenza provinciale, in presenza di sezioni di dimensione modesta, sezioni aziendali o costituite presso istituti scolastici, che possono avere difficoltà a completare l’organico sezionale, può nominare un coordinatore che si avvarrà di collaboratori da lui scelti.

PARAGRAFO 12
Tutti i soci donatori attivi e onorari possono essere inclusi nelle liste elettorali per l’accesso a qualsiasi carica sociale, sia provinciale che sezionale.

PARAGRAFO 13
Tutte le elezioni dovranno essere effettuate entro il mese di giugno dell’anno di scadenza.
Per le elezioni alle cariche provinciali hanno diritto al voto i delegati delle varie sezioni in rapporto alla loro consistenza numerica, e precisamente; 1 delegato ogni 30 soci con un minimo di 3 delegati.
Hanno diritto al voto i delegati presenti all’assemblea, che possono essere titolari anche di delega.
I delegati, su convocazione della presidenza scaduta o, in caso di inadempienza, del commissario incaricato, procedono all’elezione dei 15 membri della presidenza provinciale;
in caso di parità di voti, vale l’anzianità di iscrizione alle associazioni costituenti o alla Fidas Verona.
Gli eletti e i presidenti sezionali si riuniscono entro 30 giorni per l’elezione in forma segreta del presidente provinciale, su convocazione del presidente in carica.
Gli altri incarichi provinciali devono essere conferiti nella prima riunione di presidenza.
In caso di parità di voti per la nomina dei tre vicepresidenti e del tesoriere, vale doppio il voto del presidente.
Il voto per l’elezione della presidenza provinciale, dei probiviri e dei revisori dei conti va espresso in forma segreta su schede predisposte dalla presidenza provinciale e controfirmate da almeno uno scrutatore.
In caso di dimissioni si procede alla surrogazione attingendo dai risultati delle varie elezioni e integrando i vari organi con i soci non eletti a partire dal primo degli stessi, e così di seguito.
Può essere surrogato al massimo un terzo dei membri.

PARAGRAFO 14
È facoltà della presidenza provinciale nominare nel suo ambito un segretario organizzativo con compiti specifici indicati dalla presidenza stessa.
La presidenza può, inoltre, per motivi di migliore organizzazione, suddividere il territorio in zone considerando la presenza delle sezioni sullo stesso.
Al coordinamento delle sezioni operanti nelle varie zone viene nominato a cura delle sezioni interessate un delegato di zona.
Lo stesso ha obbligo di convocare i direttivi delle sezioni almeno due volte l’anno e riferire alla presidenza provinciale.
A queste riunioni, se ritenuto utile, possono essere invitati membri della presidenza provinciale.
I delegati di zona partecipano alle riunioni della presidenza provinciale, se non sono membri della stessa, non hanno diritto di voto.

PARAGRAFO 15
La presidenza provinciale, considerata la necessità di sviluppare la propaganda tra i giovani, promuove la costituzione di uno specifico gruppo giovani il cui coordinatore sarà nominato dal presidente provinciale nell’ambito della presidenza provinciale o, se ritenuto necessario, anche al di fuori della stessa.
Tutte le iniziative che il gruppo ritiene opportuno vanno presentate alla presidenza provinciale cui spetta il parere vincolante.
Le presidenze di sezione si attivano per promuovere analogo gruppo a livello locale e partecipano con loro rappresentanti a quello provinciale.

PARAGRAFO 16
Tutte le cariche, sia a livello provinciale che sezionale, sono gratuite.
La presidenza provinciale e sezionale, al loro interno, possono deliberare la concessione di rimborsi di spese sostenute;
le relative delibere devono essere registrate nel libro verbali.

PARAGRAFO 17
Le proposte di modifica allo statuto e regolamento devono essere presentate alla presidenza provinciale che provvederà ad esporle al consiglio provinciale alla prima riunione;
in caso di proposta ritenuta urgente convocherà il consiglio in tempi brevi;
l’accoglimento della modifica per la successiva presentazione all’assemblea straordinaria provinciale dovrà ottenere la maggioranza dei consiglieri presenti aventi diritto al voto.
La stessa proposta di modifica può essere presentata una sola volta durante lo stesso mandato quadriennale.

PARAGRAFO 18
Per le eventuali controversie che dovessero nascere in sede di applicazione dello statuto e del regolamento, di norma l’organo competente a decidere è il consiglio provinciale; in caso di riconosciuta difficoltà potrà interessare il collegio dei probiviri.

PARAGRAFO 19
Il presidente provinciale e così pure i presidenti sezionali hanno la facoltà di stipulare accordi e convenzioni per l’accensione di conti correnti postali o bancari.